| | GEDAPTi trovi in: Home > GEDAP L'adempimento La banca dati GEDAP è stata istituita dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 con l'obiettivo di garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il decreto è stato modificato e integrato nel corso degli anni fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che all'articolo 50 - commi 3 e 4 - regolamenta la gestione degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici. In particolare, l'articolo 50 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso. Nello stesso articolo, viene stabilita la necessità di fissare un limite massimo (contingente) per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività. Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - istituita dal già citato decreto legislativo n. 29 del 1993. Le scadenze La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica, in base a quanto indicato nell'ultimo contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ 9 ottobre 2009). L'elenco deve essere confermato entro il 31 maggio di ogni anno mediante una specifica dichiarazione che va resa anche in assenza di istituti concessi ai dipendenti (comunicazione negativa). Riferimenti normativi |